Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di consentire ai coniugi di trasmettere ai figli il cognome della madre, in alternativa o assieme a quello del padre. Nel caso i coniugi non dovessero raggiungere un accordo in materia, al figlio saranno attribuiti d'ufficio entrambi i cognomi. A sua volta il cittadino che assume il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne uno soltanto al figlio, altrimenti si creerebbe una progressione geometrica di cognomi ad ogni nuova generazione. L'opzione sul cognome è consentita solo per il primo figlio, mentre i figli successivi dovranno portare lo stesso cognome.
      La norma consente all'Italia di adeguarsi al resto dei Paesi dell'Unione europea, che già permettono l'attribuzione del cognome della madre o del padre in pieno regime di eguaglianza tra i sessi.
      Viene inoltre stabilito che, anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, il cittadino maggiorenne può ottenere, a semplice domanda, il cambiamento del cognome, sostituendo quello del padre con quello della madre, ovvero assumendo entrambi i cognomi. Tale opzione può essere esercitata per una sola volta, per cui l'ufficiale dello stato civile dichiara irricevibile una seconda istanza di cambiamento del cognome.
      In tale ottica, l'articolo unico di cui si compone la presente proposta di legge stabilisce le modalità di attribuzione del cognome ai figli alla nascita, nonché la possibilità per il figlio maggiorenne di modificare il proprio cognome in relazione ai cambiamenti avvenuti nello stato della famiglia di origine.

 

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